Con legge 27 ottobre 1988, n. 470 è stata istituita l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E).
E’ interamente gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni forniti dai consolati all’estero.
L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA ed è obbligatorio per chi si trasferisce stabilmente all’estero in quanto costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero e per usufruire de seguenti diritti:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere i documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida.

Chi deve iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza
- italiana a qualsiasi titolo.
Non sono obbligati ad iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si sposta temporaneamente all’estero, cioè per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso le sedi NATO all’estero.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.
Il modulo di richiesta si trova sul portale Fast-it a cui va allegata la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. Per le modalità di invio dei moduli si suggerisce la consultazione del sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza.
L’iscrizione può essere effettuata anche presso l’ufficio consolare del paese in cui ci si trova.
Perchè è necessario iscriversi all’A.I.R.E.
L’iscrizione all’A.I.R.E. deve essere effettuata dopo aver presentato una dichiarazione all’Ufficio consolare competente sul territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di provenienza.
Chiunque non provveda all’iscrizione è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità che si occupa dell’accertamento e che provvede alla sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore, come disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1.





